Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza viene introdotto nell’ordinamento italiano dal D. Lgs n. 14 del 2019 con l’obiettivo di riformare in modo strutturato e sistematico il complesso delle disposizioni in tema di crisi d’impresa, di insolvenza e di procedure concorsuali.
L’entrata in vigore di tali disposizioni, più volte rimandata a partire dalla loro introduzione, è fissata per il 16 maggio 2022.
Una tra le più rilevanti modifiche contenute nel Codice della Crisi attiene all’introduzione del secondo comma dell’art. 2086 del c.c. il quale prevede l’obbligo in capo all’imprenditore “di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”.
Ma cosa intende il legislatore per assetti organizzativi, amministrativi e contabili?
Nonostante non venga fornita alcuna definizione di assetto organizzativo, è possibile ritenere che con tale locuzione si fa riferimento al complesso di relazioni gerarchiche che coinvolgono le persone e i mezzi impiegati in azienda per lo svolgimento di determinate attività. Mediante la definizione dell’assetto organizzativo, nello specifico, viene richiesto all’imprenditore di rappresentare la distribuzione delle attività che devono essere svolte nell’ambito della società. Pertanto, in termini pratici, la struttura organizzativa viene definita attraverso la definizione:
- Di un organigramma aziendale che descriva sinteticamente le funzioni e ruoli dei vari soggetti coinvolti;
- I ruoli e le responsabilità delle singole unità coinvolte;
- Le deleghe e i poteri dei soggetti operanti nell’ambito aziendale.
Oltre all’assetto organizzativo, all’imprenditore viene richiesto di definire un adeguato assetto amministrativo, vale a dire di individuare un insieme di direttive e di procedure che consentano di svolgere le tipiche attività di impresa. Un assetto amministrativo può dirsi adeguato qualora venga adottato un sistema di pianificazione, programmazione e controllo che consenta di, innanzitutto, definire gli obiettivi strategici, di allocare in modo ottimale le risorse impiegate e di restituire le informazioni necessarie per l’adozione delle scelte di gestione.
Nell’ambito del sistema di pianificazione e controllo, è necessario che l’imprenditore definisca i seguenti strumenti:
- Piano industriale;
- Budget;
- Reporting aziendale;
- Forecast.
Infine, viene imposto l’obbligo in capo all’amministratore della società di definire degli assetti contabili adeguati, quindi delle procedure che abbiano come obiettivo la regolare tenuta della contabilità.
Le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 2086, dunque, rappresentano un richiamo alla necessità che gli organi delle società e gli imprenditori in genere attuino una sana gestione del complesso aziendale mediante l’adozione di assetti aziendali adeguati.
Lo studio dei Dottori Commercialisti D’Oca Giampaolo & Partners è in grado di accompagnare l’imprenditore nel percorso di adeguamento dei propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili al disposto normativo. Il tema della definizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili assume particolare rilevanza per gli amministratori se si considera che, trattandosi di un dovere istituito espressamente da disposizioni di legge, la sua violazione comporta il sorgere di una responsabilità non solo nei confronti della società, ma anche nei confronti dei creditori sociali qualora dalla mancata adozione dei citati assetti derivi un danno al patrimonio sociale che, notoriamente, rappresenta una garanzia per gli stessi.